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Cassazione: effetto delle dimissioni del lavoratore a tempo determinato.

La Cassazione, con sentenza n. 6342 dello scorso 23 aprile 2012, ha affermato che “nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il difetto di giusta causa delle dimissioni del lavoratore, non determina la nullità o l’inefficacia del recesso, con il conseguente diritto alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni fino alla scadenza del contratto, dando viceversa alla controparte il diritto al risarcimento del danno qualora sia in grado di provare che la brusca e immotivata cessazione del rapporto abbia compromesso l’attività aziendale”.Per i Supremi Giudici, “la dichiarazione di recesso del lavoratore, una volta comunicata al datore di lavoro, è idonea “ex se” a produrre l’effetto della estinzione del rapporto, a prescindere dai motivi che abbiano determinato le dimissioni (a meno che queste ultime non siano inficiate dalla minaccia di licenziamento e risultino perciò viziate come atto di volontà) e dalla eventuale esistenza di una giusta causa, posto che, anche in tal caso, l’effetto risolutorio si ricollega pur sempre, a differenza di quanto avviene per il licenziamento illegittimo o ingiustificato, ad un atto negoziale del lavoratore, che è preclusivo di un’azione intesa alla conservazione del medesimo rapporto (cfr. Cass. 12.7.2002 n. 10193)”.
Sempre nella sentenza si legge che anche in presenza di una giusta causa, deve comunque escludersi la risarcibilità del pregiudizio derivante dall’effetto estintivo del rapporto determinato dalle dimissioni, rappresentato dallo stato di disoccupazione e dalla mancata percezione della retribuzione perchè “le scarse opportunità e condizioni di reimpiego offerte dal mercato per le energie lavorative costituiscono fattori estranei al sinallagma, sicché l’eventuale condizione sfavorevole in cui venga a trovarsi il lavoratore dimissionario non costituisce la conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del datore di lavoro e della risoluzione del rapporto che ne è conseguita”.

In sostanza, “Non è, dunque consentito assimilare le dimissioni per giusta causa al recesso del datore di lavoro, atteso che quest’ultimo, se ingiustificato, è privo di effetti ed il rapporto continua giuridicamente inalterato fino alla scadenza del termine, con l’obbligo di risarcire il danno cagionato dal rifiuto delle prestazioni offerte. Le dimissioni per giusta causa, invece, determinano la risoluzione del rapporto e, oltre al risarcimento dei danni cagionati dagli inadempimenti imputabili al datore di lavoro, non consentono di compensare il pregiudizio da risoluzione se non con l’indennità commisurata al preavviso dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato (cfr. Cass. 13782/2001) ”.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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