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Cassazione, ok al sequestro dei beni patrimoniali

Cassazione, ok al sequestro dei beni patrimoniali

Corte di Cassazione – Sentenza n.1709 del 14 gennaio 2013

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito la possibilità si sequestrare i beni patrimoniali. Questa decisione è stata presa con la sentenza n.1709 del 14 gennaio 2013 in cui i giudici della massima corte hanno confermato il provvedimento adottato nei confronti di una donna, rappresentante legale di una società, indagata per aver omesso di versare all’erario l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta 2007 per una somma pari a circa 90mila euro.

La donna ha presentato ricorso innanzi ai giudici di Piazza Cavour ma questi lo hanno respinto osservando che “i beni costituenti detto fondo rimangono nella disponibilità del proprietario; con la conseguenza che essi continuano ad appartenere al proprietario e che possono essere, perciò, sottoposti a sequestro o a confisca in conseguenza dei reati a lui ascritti”.

Il sequestro preventivo per equivalente emesso dal GIP del Tribunale di Genova era stato confermato con ordinanza del 29 marzo 2012, in sede di riesame, e veniva eseguito su un immobile, in relazione al reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, contestato all’indagata perchè, in qualità di rappresentante legale di una società, aveva omesso di versare all’erario l’Iva per l’anno 2007 che ammontava a 90 mila euro.

All’imputata non restava che affidarsi ai giudici del Palazzaccio e per questo, nel proprio ricorso, ha tentato di spiegare loro che l’immobile, oggetto del sequestro, sarebbe stato conferito ad un fondo patrimoniale appartenente a «soggetti estranei al fatto di reato».

Inoltre, la donna faceva notare che sull’immobile gravava un’ipoteca volontaria in favore di una Banca (per un valore di circa 30 mila euro) e, infine, rappresentava anche il fatto che il GIP non avesse argomentato circa l’effettiva disponibilità del bene in capo alla medesima.

Niente da fare. I giudici con la toga d’ermellino non hanno preso in considerazione le motivazioni poste alla base del ricorso della donna e, pertanto, ne hanno dichiarato l’infondatezza dello stesso proprio in virtù della “natura del fondo patrimoniale”.

Nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale era dichiarata l’esclusiva e personale titolarità della ricorrente riguardo a tale cespito e, pertanto, lo stesso poteva essere sequestrato o confiscato a causa del reato commesso dall’imputata.

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