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Separazione, casa coniugale, un piano a testa… oppure no?

Separazione, casa coniugale, un piano a testa… oppure no?
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile – 1
Ordinanza 19 marzo – 11 aprile 2014, n. 8580
Presidente Di Palma – Relatore Acierno

Nel corso di una separazione la Cassazione ha esaminato una interessante questione relativa alla casa coniugale e all’utilizzazione concreta dell’immobile.

Nel caso specifico, la casa di proprietà del marito veniva suddivisa in modo tale da permettere a quest’ultimo di vivere al piano terra mentre la moglie, collocataria dei figli minori, avrebbe vissuto al primo piano.

La domanda che si è posta la Cassazione e che, in un certo qual modo, rimette tutto in discussione, riguarda l’uso che i coniugi hanno fatto dell’abitazione in costanza di matrimonio.

In base al quanto disposto dall’ articolo 1022 del codice civile il giudice può limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione della casa coniugale e, inoltre, va precisato che il cambio di residenza di uno dei genitori interferisce sul regime di assegnazione della casa familiare solo se connesso all’affidamento dei figli minori.

 

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L’ex marito non essendo il genitore collocatario avrebbe potuto cambiare la propria residenza e ciò non avrebbe inciso sull’assegnazione della casa coniugale ma al limite avrebbe potuto solo richiedere una rimodulazione del diritto di visita.

 

Articolo 155 quater Codice Civile
Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici

Articolo 1022 Codice Civile
Abitazione

Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia [540 2, 1023]

 

La donna denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 155 quater e 1022 cod. civ. per non avere il provvedimento impugnato riconosciuto il suo diritto all’assegnazione dell’intero fabbricato costituente l’abitazione familiare.

Inoltre, la ricorrente faceva presente che la Corte d’Appello non ha considerato che l’intero immobile costituiva prima della separazione la casa familiare e che in sede di separazione era stata disposta un’assegnazione parziaria ad entrambi i genitori per favorire la condivisione della genitorialità.

Pertanto con il mutamento di residenza veniva meno, ai sensi dell’art. 155 quater cod. civ., il diritto del marito ad un’assegnazione parziale dell’immobile in questione.

Infine, ha osservato la ricorrente che il regime giuridico del diritto reale di abitazione non è applicabile alla fattispecie.

Gli ermellini hanno osservato che l’art. 155 quater cod. civ. e l’art. 6, sesto comma della 1. n. 898 del 1970, contengono una disciplina pressoché identica del diritto dei coniugi al godimento della casa familiare. Il criterio di assegnazione è costituito esclusivamente dall’interesse dei figli, individuato alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 14553 del 2011) nel loro diritto a conservare l’habitat domestico nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori. In nessuna delle due norme si può riscontrare un riferimento testuale alla casa “coniugale”, proprio perché il legislatore e il diritto vivente hanno saldamente ancorato l’assegnazione all’affidamento e alla collocazione dei figli minori, escludendo la necessità di provvedere sull’assegnazione in mancanza di prole.

Il giudice della separazione (e del divorzio) provvedono all’assegnazione sulla base di un accertamento rivolto a verificare preliminarmente quale sia il genitore collocatario (o affidatario) dei figli minori e, ove sorgano contestazioni sulla effettiva identificazione del bene immobile nel quale si sia svolta la vita familiare, ad estendere l’indagine di fatto anche a tale profilo. L’introduzione, con la 1. n. 54 del 2006 del regime giuridico generale dell’affido condiviso, favorendo anche l’esercizio concreto della bigenitorialità, ha indotto, nell’ipotesi di una pregressa destinazione a casa familiare di un’ampia porzione immobiliare o di più unità abitative, ove tale soluzione fosse consentita dal grado di conflittualità coniugale a operare un godimento frazionata del bene immobile, fondato su una suddivisione di fatto della disponibilità dell’abitazione familiare in modo da consentire ai minori la conservazione non solo dell’habitat domestico ma anche della vicinanza e del rapporto pressoché quotidiano con i genitori.

Anche in questa peculiare ipotesi il giudice della separazione e del divorzio non attribuisce ad una o più porzioni immobiliari la qualità di casa familiare ma prende atto, sulla base di un accertamento di fatto, ove necessario, della pregressa destinazione stabilita dai coniugi e ne stabilisce le modalità di assegnazione sulla base dei criteri indicati nell’art. 155 quater cod. civ.

La sentenza è stata cassata con rinvio perchè “la Corte non ha fatto buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali sopra evidenziati, ritenendo la casa “coniugale” un genus più ampio rispetto alla casa “familiare” che ne costituirebbe una porzione ridotta. Tale conclusione, non condivisibile in astratto sul piano dei principi giuridici applicabili ai criteri di assegnazione della casa familiare, potrebbe giustificarsi in concreto se fosse accertato in fatto che dai genitori in costanza di matrimonio era stata destinata ad abitazione familiare la sola unità immobiliare assegnata al genitore collocatario o che siano mutate le condizioni del nucleo familiare costituito dal genitore collocatario e dai figli minori. Nella specie la limitazione ad una sola porzione immobiliare della casa familiare operata dalla Corte d’Appello non è giustificabile perché fondata erroneamente sulla considerazione della sufficienza alla luce dell’art. 1022 cod. civ. cod. civ., della titolarità del diritto di proprietà del C. sull’intero fabbricato e sulla riconducibilità, non desunta da alcun accertamento di fatto, della sola porzione immobiliare occupata dalla C. e dai figli minori a casa familiare. La Corte ha del tutto omesso di verificare quale fosse la casa familiare, secondo la destinazione impressa dai coniugi e l’utilizzazione concreta dell’immobile in costanza di matrimonio, alla luce di un inequivoco provvedimento di assegnazione suddivisa del fabbricato.”

“Così operando ha escluso rilievo ad una circostanza, ovvero il mutamento di residenza di uno dei genitori affidatari e assegnatari di una porzione del fabbricato, sul regime di assegnazione della casa coniugale, nonostante l’espressa indicazione normativa (art. 155 quater cod. civ.) contraria.”

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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