Zia e nonna inadeguate legittimano il provvedimento d’adozione dei minori.
Il caso trattato dalla Cassazione nella sentenza 583/12, riguarda la legittimità del provvedimento d’adozione dei minori nel caso in cui anche la nonna o la zia, seppur disponibili ad occuparsene, risultano peró inadeguate.I servizi sociali interessati, osservando la vita familiare dei minori, avevano ampliamente documentato le gravi carenze e i maltrattamenti continuati da parte dei genitori oltre che l’estremo degrado in cui erano costretti a vivere.
Si aggiunga poi un tentativo di suicidio a seguito di un incendio appiccato nella casa familiare da parte del fratellastro di nove anni
Sempre i servizi sociali hanno riscontrato da parte della nonna un totale “disinteresse dimostrato per le squallide condizioni di vita dei bambini” ma anche “una costante incapacità di comprendere le esigenze dei nipoti”
La zia, invece, aveva dichiarato di esser disposta a tenere i due fratelli ma si era limitata a qualche visita in Istituto, nulla di più e, pertanto, l’interesse è stato considerato come passivo.
La Corte d’Appello aveva accertato “l’insussistenza di simili rapporti con la zia materna” e la Suprema Corte ha precisato che“l’accertamento dei significativi rapporti fra i parenti entro il quarto grado e il minore […] rappresenta un prius, non un posterius, rispetto all’audizione dei medesimi parenti”.
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