Assegno di mantenimento e perdita del lavoro
Assegno di mantenimento e perdita del lavoro
Suprema Corte di Cassazione Sesta Sezione Civile – 1,
Ordinanza 18 febbraio – 26 giugno 2014, n. 14501
Presidente Di Palma – Relatore Bisogni
La Cassazione, con l’ordinanza che riportiamo al link in fondo all’articolo, ha trattato una interessante questione riguardante l’obbligo di versare il contributo mensile in favore dell’ex coniuge e la perdita del lavoro.
Situazioni come queste in commento sono state più volte esaminate dai Supremi Giudici e, in questa occasione hanno rigettato il ricorso presentato dall’ex marito condannando quest’ultimo anche al pagamento delle spese di giudizio di cassazione in quanto hanno ritenuto il motivo inammissibile poichè riproduce deduzioni già esaminate dai giudici territoriali che hanno riscontrato da un lato l’impossibilità di della ex moglie di procurarsi con i propri mezzi economici non solo un tenore di vita tendenzialmente corrispondente a quello goduto in costanza di matrimonio ma anche un tenore di vita dignitoso, e, per altro verso, la forte sproporzione dei redditi dei due ex coniugi senza che le condizioni patrimoniali della donna possano considerarsi tali da riequilibrarla.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto “del tutto indeterminata la censura relativa alla violazione di legge che appare in ogni caso insussistente in quanto la Corte distrettuale ha fatto piena applicazione dei principi giurisprudenziali invocati dallo stesso ricorrente“.
Pertanto, secondo i giudici del Palazzaccio, “sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso“.
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