In evidenza

Attenuante della provocazione

Corte di Cassazione Sez. I Penale Ud. 04/05/2016, dep.16/06/2016 - Sentenza n. 25173

Attenuante della provocazione
Corte di Cassazione Sez. I Penale
Ud. 04/05/2016, dep.16/06/2016 – Sentenza n. 25173

Massima : “Ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione occorrono: a) lo “stato d’ira”, costituito da un’alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il “fatto ingiusto altrui”; b) il “fatto ingiusto altrui”, che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta” (cfr. Sez. 1, n. 4780 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454)

corte cassazione 940x400

Testo della sentenza

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 29/01/2013 il G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta, procedendo con rito abbreviato, giudicava M. A.S. colpevole dei reati a lui ascritti, esclusa la contestata aggravante e, concessa l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, e applicata la riduzione di pena per il rito con cui si procedeva, lo condannava alla pena di anni sette e mesi due di reclusione.

L’imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, nonchè al pagamento di una provvisionale di 10.000,00 Euro e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita.

2. Con sentenza emessa il 07/04/2015 la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo sull’appello proposto dall’imputato, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduceva la pena irrogata al M. nella misura di anni sette di reclusione, condannando ulteriormente l’appellante alla rifusione delle spese del grado a favore della parte civile costituita.

3. Da entrambe le sentenze impugnate – convergenti sotto il profilo della responsabilità dell’imputato e divergenti sotto il profilo del trattamento sanzionatorio irrogato – emergeva che il 13/01/2012, alle ore 13.45, i Carabinieri della Stazione di Riesi udivano un boato provenire dall’adiacente strada.

Poco dopo un uomo, che veniva immediatamente identificato nell’imputato M.A.S., si recava in caserma e confessava di avere sparato a un cugino, V.G., consegnando spontaneamente la pistola Beretta calibro 9 short utilizzata per attentare alla vita del congiunto; arma che, al momento della consegna, effettuata nelle mani di un militare della caserma dove l’imputato si era presentato, risultava carica.

Nelle vicinanze della caserma, presso il bivio di Riesi Nord, sulla strada statale 190, i militari rinvenivano un’autovettura Alfa Romeo 156, targata (OMISSIS), che risultava intestata alla persona offesa, ferma in collisione con lo spartitraffico presente all’incrocio, che presentava danni consistenti alla carrozzeria e alle parti meccaniche.

Il V., quindi, veniva accompagnato presso l’Ospedale civico di (OMISSIS), dove veniva sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza, che si rendeva necessario per effetto delle ferite da arma da fuoco che gli avevano provocato un “emopneumotorace ed emoaddome da ferite multiple di arma da fuoco”, su cui veniva riservata la prognosi.

L’esame clinico del V. evidenziava che la vittima era stata attinta da almeno quattro colpi di pistola, esplosi da una distanza ravvicinata all’indirizzo di organi vitali; alcune ferite presentavano fori di uscita prossimi a tali organi, inducendo a ritenere con ragionevole certezza che, in assenza del tempestivo intervento chirurgico al quale veniva sottoposta, la persona offesa sarebbe deceduta.

Nell’immediatezza dei fatti, presso l’ospedale dove il V. era stato ricoverato, veniva esaminata la moglie della vittima, D. M.G., la quale riferiva che, quel giorno, il M. si era presentato presso la loro abitazione e aveva esploso alcuni colpi di pistola all’indirizzo del marito senza apparente ragione.

Veniva, inoltre, esaminata la moglie dell’imputato, R.G., che non forniva chiarimenti in ordine alle ragioni che avevano indotto il coniuge ad attentare alla vita del cugino.

Sin dalla prima fase delle indagini, la responsabilità penale del M. emergeva in modo univoco, sulla base delle dichiarazioni rese da tutte le persone informate sui fatti, alle quali si aggiungeva la dichiarazione confessoria dello stesso imputato nell’interrogatorio reso il 14/03/2012, dopo che, in sede di convalida del suo arresto, il ricorrente si era avvalso della facoltà di non rispondere.

In questo contesto processuale, si accertava che il ferimento del V. era stato provocato con una pistola marca Beretta calibro 9 short, recante numero di matricola (OMISSIS), legittimamente detenuta dal M.; al momento dell’arresto, eseguito dai Carabinieri della Stazione di Riesi, l’arma, spontaneamente consegnata dall’imputato, si presentava munita di un caricatore inserito con cinque cartucce e con un colpo in canna.

Sulla base di tale compendio probatorio, i giudici di merito ritenevano provato che il M., dopo pranzo, si era recato sotto l’abitazione del V. e lo aveva ferito con la pistola che aveva con sè, rincorrendolo fin dentro casa; circostanza, quest’ultima, che si riteneva provata dal fatto che, sul posto, erano stati rinvenuti sette bossoli, di cui quattro all’esterno e tre all’interno dell’abitazione della vittima.

Il M., in sede di interrogatorio, dichiarava di avere agito in modo violento nei confronti del V. in preda all’ira, sulla scorta di quanto appreso, poco prima, dalla moglie, R.G., che gli aveva raccontato che il V. si era introdotto all’interno del garage dove si trovava per fare le pulizie e le aveva messo le mani addosso. L’imputato precisava anche di essere venuto a conoscenza del fatto che, da tempo, il V. aveva mostrato interesse nei confronti della moglie che, però, non lo aveva messo a conoscenza delle molestie sessuali del cugino per non allarmarlo.

Di tali molestie, sia pure tardivamente, riferiva anche la moglie dell’imputato, precisando che non ne aveva parlato nell’immediatezza dei fatti per pudore. Tuttavia, tale giustificazione veniva ritenuta da entrambi i giudici di merito non supportata dalle emergenze probatorie e scarsamente plausibile sul piano logico, tenuto conto della gravità della situazione processuale nella quale, fin da subito, si era venuto a trovare l’imputato, che avrebbe dovuto indurre ragionevolmente la R. a riferire tutto quello che avrebbe potuto giustificare la condotta del marito.

Nelle sottostanti sentenze di merito emergeva un altro elemento di tensione personale tra i due cugini – al quale veniva attribuito un valore altamente sintomatico del risentimento maturato dall’imputato nei confronti della vittima collegato alla gestione dei rispettivi fondi agrari limitrofi e al frequente sconfinamento di animali, che il V. lasciava andare sul terreno del M., nonostante quest’ultimo fosse contrario e avesse, in più occasioni, esternato al congiunto la sua contrarietà.

A questo dato circostanziale, come detto, entrambi i giudici di merito attribuivano peculiare rilievo probatorio, evidenziando che la sussistenza di tali motivi di rancore imponeva di ricondurre la vicenda criminosa a un ambito causale stratificato, rendendo evidente che la condotta del M. era riferibile a un intento criminoso non estemporaneo, ma maturato nel tempo a causa dei dissapori insorti con il cugino.

Sulla scorta di tale compendio probatorio il M. veniva condannato alla pena di cui in premessa.

4. Avverso tale sentenza il M., a mezzo dell’avvocato Danilo Tipo, ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduceva la mancata assunzione di una prova decisiva, cui si collegava il vizio di motivazione della sentenza impugnata, consistente nell’espletamento di una perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto.

Si evidenziava, in particolare, che la richiesta di espletamento di una perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere del M. al momento della commissione del fatto era stata richiesta dalla difesa nei sottostanti giudizi di merito, sul presupposto che le condizioni di debilitazione psichica dell’imputato risultavano dimostrate dalle dichiarazioni rese dai suoi familiari nel corso delle indagini preliminari.

Questo dato circostanziale, del resto, doveva ritenersi incontroverso, tanto è vero che la genitrice dell’imputato – come riferito nelle sommarie informazioni dell’01/03/2012 – in epoca coeva ai fatti in contestazione, allarmata dalle condizioni di salute psichica del figlio, aveva provveduto a fissare un appuntamento con un medico specialista dell’Ospedale civico di (OMISSIS) per la data del 02/03/2012.

Sul punto, in ogni caso, la ricostruzione della sentenza impugnata, com’era evidente dal passaggio motivazionale richiamato a pagina 2 del ricorso in esame, appariva meramente congetturale, facendo riferimento all’assenza di elementi che inducessero a prefigurare, nemmeno in termini ipotetici, la sussistenza di patologie diagnosticabili in capo al M., senza vagliare le specifiche deduzioni difensive.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 62 c.p., n. 2, conseguenti al fatto che la Corte di appello di Caltanissetta aveva escluso l’attenuante della provocazione, espressamente richiesta dalla difesa del M., nonostante le evidenze probatorie imponessero di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi di tale circostanza attenuante.

Si deduceva, in particolare, che la condotta delittuosa del M. risultava certamente connotata dal dolo d’impeto, scaturito dall’avere appreso delle molestie sessuali avanzate dal cugino, V.G., all’indirizzo della moglie, come lo stesso imputato riferiva nell’immediatezza dei fatti ai Carabinieri della Stazione di Riesi, presso la cui caserma si presentava spontaneamente nel primo pomeriggio del 13/01/2012. Queste dichiarazioni, in ogni caso, in conseguenza delle connotazioni di spontaneità che le caratterizzavano, non potevano essere disattese ai fini della concessione dell’attenuante invocata in favore dell’imputato, anche in considerazione dello stato di prostrazione psichica patito, in quel periodo, dal M..

Tuttavia, a fronte di tali incontrovertibili elementi di valutazione e delle stringenti censure difensive, che imponevano una rilettura del compendio probatorio in senso favorevole all’imputato, la Corte territoriale non svolgeva alcuna considerazione per motivare il suo dissenso da tale censure, limitandosi a osservare che il resoconto fornito dal ricorrente non era attendibile e non poteva ritenersi avvalorato dalle dichiarazioni rese dalla moglie, la cui tardività ne inficiava l’attendibilità.

Il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale appariva conseguentemente incongruo, non rendendo intellegibili i criteri di razionalità logica in base ai quali si ritenevano inattendibili le dichiarazioni, peraltro convergenti, del M. e della moglie in merito alla causale del fatto delittuoso, che erano state disattese senza alcuna valutazione critica del loro contenuto, sulla base del dato, esclusivamente temporale, della distanza che separava i due resoconti.

Ne discendeva che, nel caso in esame risultavano irragionevolmente sottovalutate le ragioni che, nell’immediatezza dei fatti, venivano addotte dall’appellante a sua discolpa, rispetto alle quali il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale risultava incongruo, trascurando ulteriormente di considerare che la moglie del ricorrente aveva riferito solo tardivamente delle molestie sessuali subite dal V. perchè, in precedenza, non aveva avuto contezza della possibile rilevanza – ai fini dell’alleggerimento della posizione del coniuge – di tale elemento circostanziale.

Con il terzo motivo di ricorso si deduceva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 62-bis cod. pen., conseguenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in favore dell’imputato – che veniva proposto dalla difesa del ricorrente in via residuale rispetto al mancato accoglimento della doglianza difensiva finalizzata a escluderne la responsabilità penale – la cui concessione si imponeva tenuto conto del disvalore della condotta delittuosa in contestazione e delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali era maturata la determinazione omicida del M..

Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in accoglimento della doglianza relativa all’attenuante della provocazione, proposta quale secondo motivo di ricorso, nel quale devono ritenersi assorbite le censure difensive sul trattamento sanzionatorio.

Con il primo motivo di ricorso si censurava la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. d) ed e), sotto il profilo del mancato espletamento di una perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere del M. al momento del fatto.

L’inquadramento delle questioni ermeneutiche sottese a questo motivo di ricorso impone il richiamo dell’orientamento interpretativo affermatosi in seno alle Sezioni unite nell’ultimo decennio, presupposto dalla difesa del ricorrente, che non ritiene l’imputabilità una mera condizione psichica indispensabile per attribuire un reato all’agente, ma l’espressione della capacità penale dell’imputato complessivamente valutabile alla luce del suo comportamento, nella convinzione che non può esservi colpevolezza senza piena consapevolezza delle proprie azioni delittuose.

L’imputabilità, infatti, è il presupposto soggettivo indispensabile per affermare la responsabilità dell’agente e presuppone l’accertamento di una condizione di rimproverabilità verificabile processualmente (cfr. Sez. U, n. 9163 del 21/05/2005, Raso, Rv. 230317).

In questo modo, le Sezioni unite ritenevano definitivamente superata la nozione tradizionale di infermità mentale, reputandola una condizione di grave disagio mentale, che induce il soggetto in una condizione psichica di intensità tale da fare escludere la sua capacità di intendere e di volere o da farla scemare grandemente. In questa prospettiva, non è tanto la condizione di infermità del soggetto attivo del reato a rilevare sul piano dell’accertamento giurisdizionale quanto piuttosto lo stato di disagio mentale dell’individuo singolarmente inteso, che deve essere tale da incidere negativamente sulla sua capacità di intendere e di volere, che dovrà essere intesa come la libertà di autodeterminazione dell’agente, collegata eziologicamente alla condotta delittuosa oggetto di valutazione processuale (cfr. Sez. 5, n. 8282 del 09/02/2006, Scarpinato, Rv. 2333228).

Ne discende che, prima di valutare la condizione di imputabilità del soggetto attivo del reato, occorre individuare preliminarmente i “requisiti bio-psicologici che facciano ritenere che il soggetto sia in grado di comprendere e recepire il contenuto del messaggio normativo connesso alla previsione della sanzione punitiva”. Ed è solo sulla base di questa preliminare e indispensabile ricognizione nosografica che il giudice potrà provvedere all’individuazione delle “condizioni di rilevanza giuridica dei dati forniti dalle scienze empirico-sociali” sulle quali fondare le sue determinazioni processuali (cfr. Sez. un., n. 9163 del 21/05/2005, Raso, cit.).

Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, la motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla verifica dell’imputabilità del M., deve essere ritenuta congrua ed esente da discrasie motivazionali, fondandosi su una ponderata disamina degli elementi valutativi dì cui si disponeva nel giudizio di primo grado, che non lasciavano spazio a dubbi di sorta in ordine alla capacità di intendere e di volere dell’imputato nel momento in cui attentava alla vita del V., tenuto degli elementi bio-psicologici di cui i giudici di merito disponevano nel caso in esame.

Nè era possibile attribuire alcuna rilevanza alle dichiarazioni rese dai familiari dell’imputato – e soprattutto a quelle rese dalla madre del M. l’01/03/2002 – atteso che la genericità di tali dichiarazioni non consentiva di ipotizzare, tenuto conto dei parametri richiamati nel paragrafo precedente, la sussistenza in capo al ricorrente di una condizione patologica rilevante ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen..

Non era, per altro verso, possibile, come affermato dalla Corte di appello di Caltanissetta nel passaggio argomentativo esplicitato a pagina 6 del provvedimento impugnato, ritenere la gravità del fatto commesso un indizio autonomo dell’incapacità del M., in ragione del fatto che gli atti di violenza omicidiaria commessi in danno del V. risultavano compatibili con la piena capacità di intendere e di volere dell’agente. In questa cornice, non si possono non condividere le conclusioni alle quali perveniva la Corte territoriale, laddove affermava: “Orbene non vi è alcun elemento suscettibile di prefigurare nemmeno un’ipotesi di pista diagnostica per prefigurare un vizio di capacità del M….”.

In questo contesto processuale, dunque, non vi era alcuno spazio per disporre una perizia psichiatrica nei confronti del M., ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., non essendo emersa alcuna condizione di disagio psichico meritevole di approfondimento, dovendosi richiamare in proposito l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui: “Alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale si può ricorrere solo quando il giudice ritenga “di non poter decidere allo stato degli atti”, sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonchè quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza” (cfr. Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228).

Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso.

2. Deve ritenersi fondata la doglianza difensiva relativa alla ritenuta insussistenza dell’attenuante della provocazione.

Con tale doglianza difensiva si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 62 c.p., n. 2, conseguenti al fatto che la Corte di appello di Caltanissetta aveva escluso l’attenuante della provocazione nonostante le evidenze probatorie, che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi di tale circostanza.

In questa contesto processuale, allo scopo di inquadrare l’attenuante della provocazione prevista dall’art. 62 c.p., n. 2, occorre preliminarmente richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale: “Ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione occorrono: a) lo “stato d’ira”, costituito da un’alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il “fatto ingiusto altrui”; b) il “fatto ingiusto altrui”, che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta” (cfr. Sez. 1, n. 4780 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454).

Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, occorre rilevare che dalla sentenza impugnata non emerge con chiarezza il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Caltanissetta per escludere l’attenuante della provocazione, in conseguenza delle incertezze probatorie sulla causale dell’azione omicida del M., emerse nei sottostanti giudizi di merito e non chiarite nel provvedimento impugnato, che lasciavano irrisolto il problema del consolidamento della determinazione criminosa in capo al ricorrente.

Queste discrasie motivazionali conseguono al fatto che la Corte territoriale non enucleava con chiarezza il movente del delitto in contestazione, alla luce dell’emersione giudiziaria di una causale alternativa a quella delle molestie sessuali del V. nei confronti della moglie addotta dal ricorrente. Tale causale alternativa era costituita dai contrasti insorti tra i due cugini per questioni di vicinato collegate alla proprietà di due fondi agricoli, che pure veniva richiamata nella sentenza impugnata allo scopo di inquadrare i rapporti di tensione personale esistenti tra l’imputato e la vittima.

Sul punto, si ritiene utile richiamare il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, esplicitato a pagina 7, nel quale la Corte territoriale, sul piano causale, evidenziava in termini non perspicui l’insussistenza degli elementi costitutivi della provocazione, limitandosi a richiamare l’incidenza di una pluralità di fattori scatenanti e affermando: “Appare ragionevole quindi la ricostruzione del GUP; in presenza di forti elementi di dubbio sul verificarsi di un evento di tale inequivoca portata da potere effettivamente esso solo determinare uno stato d’ira nel M., ed in presenza di una serie di elementi certi idonei a descrivere un crescente deterioramento dei rapporti pur ancora apparentemente affabili, tra i cugini, deve escludersi la possibilità di riconoscere l’attentante della provocazione”.

In questa cornice, non risulta condivisibile il percorso argomentativo seguito del giudice d’appello nell’escludere l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal M. in ordine al movente della sua azione omicida, che venivano ritenute scarsamente plausibili, senza valutarne l’indispensabile correlazione con il movente alternativo dei contrasti di vicinato tra i due congiunti.

In questa direzione processuale, la sentenza impugnata appare evidenziare un ulteriore elemento di contraddizione motivazionale, laddove, a fronte della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal M. sulle molestie sessuali subite, sottolinea come tale ricostruzione risultava avvalorata non soltanto dalle dichiarazioni della moglie dell’imputato, ma anche quelle rese dai familiari della R.. Sul punto, si consideri il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 8, nel quale la Corte territoriale evidenziava: “Si può invece dare per accertato che la R. e la madre di costei avessero percepito una serie di attenzioni da parte del V., attenzioni che avevano infastidito la stessa R. e che verosimilmente erano state riferite al M., il quale così aveva visto sedimentare le ragioni di avversione verso il cugino unitamente alle altre inerenti i contrasti sugli sconfinamenti degli animali”.

2.1. In questo contesto processuale, occorreva vagliare i singoli parametri individuati dalla giurisprudenza di questa Corte per la configurazione dell’attenuante della provocazione, soffermandosi innanzitutto sull’ingiustizia della condotta della vittima, da intendere come contrarietà alle regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito della collettività di cui l’imputato e la vittima fanno parte, rispetto alla quale il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Caltanissetta non risulta insoddisfacente (cfr. Sez. 5, n. 12558 del 13/02/2004, Fazio, Rv. 228020; Sez. 1, n. 5318 dell’08/04/1998, Vranesi, Rv. 210574).

Rispetto a tale parametro l’incongruità del percorso motivazionale consegue al fatto che la Corte territoriale non individuava compiutamente le ragioni che avevano indotto il M. ad attentare alla vita del V., non soffermandosi analiticamente sui fattori causali che avevano indotto l’imputato a recarsi presso l’abitazione della vittima per ucciderla e sulla loro eventuale incidenza sull’alterazione emotiva del ricorrente.

Queste incertezze probatorie non consentono di affermare o di negare l’esistenza di tale fondamentale indicatore soggettivo, nei termini correttamente censurati nel ricorso in esame, rendendo incongruo il percorso argomentativo seguito ai fini dell’applicazione dell’attenuante della provocazione. La Corte territoriale, infatti, si limitava ad accennare all’esistenza di una possibile concomitanza di fattori causali, senza individuare quelli che avevamo concretamente costituito l’elemento scatenante dell’aggressione armata del M. in danno del V. (cfr. Sez. 1, n. 5056 dell’08/11/2011, Ndoj, Rv. 251833; Sez. 1, n. 3067 del 22/01/1996, Giampieri, Rv. 204300).

In questa cornice, non è possibile affermare in termini di certezza l’insussistenza di un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l’interessamento del V. per la moglie dell’imputato – o del fattore causale relativo alle liti di vicinato tra i due congiunti – e la reazione armata del M., atteso che le incertezze probatorie in ordine al movente del delitto non consentono di affermare o di escludere l’esistenza di uno stato d’ira del ricorrente provocato dal comportamento della vittima. Ne consegue che l’assenza di una ricognizione preliminare sull’esistenza e sull’effettiva rilevanza delle causali emerse nei giudizi di merito non consente di escludere la ricorrenza della provocazione, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 16790 dell’08/04/2008, D’Amico, Rv. 240282; Sez. 5, n. 12558 del 13/02/2004, Monetti, Rv. 228020).

In altri termini, nell’ipotesi in cui emergano due possibili fattori determinativi dell’azione omicida del soggetto attivo del reato, ai fini dell’esclusione dell’attenuante della provocazione, non è sufficiente affermare l’assenza di elementi probatori tali da affermare con certezza la rilevanza di una delle due causali criminose, essendo necessario operare una ricognizione preliminare sull’effettiva incidenza di ciascuno dei due fattori e, solo dopo avere compiuto una tale verifica, affermare o escludere la ricorrenza dell’attenuante in questione.

Su queste discrasie argomentative si impone un nuovo giudizio da parte della Corte territoriale, finalizzato a chiarire, alla luce dei parametri ermeneutici che si sono richiamati, se sussistano gli elementi costitutivi dell’attenuante della provocazione, tenuto conto delle causali emerse nei sottostanti giudizi di merito, la cui compiuta ricognizione costituisce un’operazione di ermeneutica processuale preliminare rispetto all’applicazione della circostanza invocata dalla difesa del M..

3. Le ragioni esplicitate nel paragrafo precedente impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio finalizzato a colmare le lacune motivazionali evidenziate, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell’attenuante della provocazione esclusa nel giudizio di appello.

In tale ambito, devono ritenersi assorbite le residue doglianze difensive, riguardanti la mancata concessione delle attenuanti generiche, postulando una rivalutazione della dinamica degli accadimenti criminosi e della gravità del fatto, che potrà essere compiuta dalla Corte di appello di Caltanissetta solo dopo avere rivalutato la vicenda delittuosa in esame e le ragioni di contrasto esistenti tra l’imputato e la vittima.

Nè potrebbe essere diversamente, atteso che le attenuanti generiche rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che la connotano, sul presupposto della loro compiuta enucleazione. La necessità di un giudizio che coinvolga la posizione dell’imputato nel suo complesso è sintetizzata dal principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui: “Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena” (cfr. Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 12804).

4. Ne discende conclusivamente l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’attenuante della provocazione e il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta, affinchè provveda a sanare le carenze motivazionali che si sono evidenziate.
 
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante della provocazione e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!

About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
Loading Disqus Comments ...

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Protected by WP Anti Spam
Invia un articolo