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Cassazione, è reato fare telefonate “mute”

Suprema Corte di Cassazione I Sezione Penale Sentenza n. 14782/2018

Cassazione, è reato fare telefonate “mute”
Suprema Corte di Cassazione I Sezione Penale
Sentenza n. 14782/2018

Cassazione penale

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta al link in fondo alla pagina, ha esaminato un particolare caso di molestie, quello delle telefonate “mute”.

Nel caso di specie la corte ha dovuto poi valutare la possibilità di applicare la scriminante della provocazione  poiché la vicenda che ha originato il processo riguardava circostanze nascenti dai “cattivi” rapporti tra vicini e, in un certo qual modo, si sarebbe potuto ipotizzare che la condotta incriminata fosse la reazione alle molestie acustiche provocate a sua volta dal vicino.

Gli ermellini, ritenendo errata la sentenza che aveva assolto l’imputato, hanno escluso ogni scriminante della provocazione al reato di molestie, rinviando al giudice competente.

Articolo 599 Codice Penale

[Nei casi preveduti dall’articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.]

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

[La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all’offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.

Articolo 595 Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate.

Articolo 660 Codice Penale

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro.

Articolo 576 Codice di Procedura Penale

1. La parte civile può proporre impugnazione [con il mezzo previsto per il pubblico ministero] contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile [538-541, 600] e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio [529-532]. La parte civile può altresì [con lo stesso mezzo e negli stessi casi può] proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell’articolo 542.

Testo della sentenza n.14782-2018

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Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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