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Matrimonio dell’incapace, eredi, annullabilità

Matrimonio dell’incapace, eredi, annullabilità
Suprema Corte di Cassazione I Sezione Civile
Sentenza 30 maggio – 30 giugno 2014, n. 14794
Presidente Luccioli – Relatore Lamorgese

matrimonioLa Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo, ha chiarito alcuni interessanti aspetti relativi l’impossibilità dell’annullamento del matrimonio contratto dall’incapace nel caso in cui l’azione non fosse iniziata prima del suo decesso.

In pratica, un uomo aveva contratto matrimonio con la propria collaboratrice domestica ma i fratelli, ne chiedevano l’annullamento perchè il loro congiunto, ormai deceduto, al momento delle nozze era in uno stato di assoluta incapacità di intendere e di volere in quanto affetto da gravi patologie e le nozze, proprio per questo motivo, sono state celebrate alla loro insaputa.

La corte d’Appello di Roma, condividendo la valutazione del primo giudice che aveva dichiarato il difetto di legittimazione ad agire degli attori, sul presupposto della inapplicabilità dell’art. 428 c.c. in tema di annullamento degli atti negoziali compiuti da persona incapace d’intendere e volere, ha ritenuto applicabile la norma speciale di cui all’art. 127 c.c. che prevede la intrasmissibilità dell’azione per l’impugnazione del matrimonio, salvo che il giudizio sia già pendente alla morte del coniuge-attore;

Nel caso di specie però, il de cuius non aveva proposto alcuna azione per l’annullamento del proprio matrimonio, con la conseguenza che non si era realizzato il presupposto previsto dall’art. 127 per poter riconoscere la legittimazione ad agire in capo agli eredi.

Articolo 428 Codice Civile
Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta [414], si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.
L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente [1425].
L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto [1442].
Resta salva ogni diversa disposizione di legge [120, 775].

Articolo 127 Codice Civile
Intrasmissibilità dell’azione

L’azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell’attore.

Tra gli altri motivi, i ricorrenti lamentavano il vuoto normativo che verrebbe a crearsi se si escludesse la legittimazione piena e autonoma degli eredi ad impugnare direttamente il matrimonio del de cuius, in mancanza di un giudizio impugnatorio già introdotto dal coniuge in vita.

La Cassazione, rigettando il ricorso e compensando le spese del giudizio, ha risposto chiarendo che “non si tratta di un vuoto legislativo ma di una precisa scelta del legislatore che trova giustificazione nel fatto che il coniuge incapace di intendere e di volere è legalmente capace e, quindi, esclusivo titolare del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio (art. 120 c.c.), a differenza del coniuge interdetto il cui matrimonio può essere impugnato “da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo” oltre che dal tutore e dal pubblico ministero (art. 119 c.c.). La previsione che esclude l’impugnabilità da parte dello stesso coniuge incapace quando vi sia stata coabitazione per un anno dopo che egli abbia recuperato la pienezza delle facoltà mentali (art. 120, comma 2, c.c.) costituisce ulteriore segnale del carattere personale della scelta impugnatoria, in quanto integrata dalla presunzione legale di rinnovazione del consenso matrimoniale per effetto della coabitazione. Si deve quindi escludere l’importazione in ambito matrimoniale dell’art. 428 c.c. che disciplina il regime di impugnazione degli atti negoziali compiuti da persona incapace di intendere e volere, trovando applicazione le norme speciali in tema di invalidità del matrimonio (le quali, tra l’altro, non danno rilevanza allo stato soggettivo dell’altro coniuge, a differenza di quanto previsto per i contratti il cui annullamento presuppone la malafede dell’altro contraente, a norma dell’art. 428 c.c.).
Il bilanciamento tra il diritto personalissimo del soggetto di autodeterminarsi in ordine al proprio matrimonio, proponendo l’azione di impugnazione, e l’interesse degli eredi a far valere l’incapacità del medesimo allo scopo di ottenere l’annullamento del matrimonio, con indubbi riflessi nei loro confronti sia sul piano personale che su quello patrimoniale, è rimesso alla valutazione del legislatore, che in modo non irragionevole ha ritenuto preminente l’esigenza di tutela della autodeterminazione e, quindi, della dignità di colui che, non interdetto, ha contratto matrimonio. La proposta questione di legittimità costituzionale è quindi manifestamente infondata, stante la ragionevolezza della scelta legislativa che è sottesa agli artt. 120 e 127 c.c., ma sono necessarie alcune precisazioni.
Il riconoscimento all’erede del diritto di proseguire l’azione impugnatoria già iniziata dal coniuge costituisce uno strumento di realizzazione di un interesse del de cuius e, solo indirettamente, dello stesso erede all’eliminazione dell’altro coniuge dal novero dei legittimari. Condivisibili esigenze di tutela del de cuius hanno indotto una dottrina ad invocare l’intervento del legislatore per rivedere la regola dell’art. 127 c.c., al fine di consentire l’impugnativa degli eredi nei casi in cui il coniuge poi deceduto sia ancora in termini per promuovere l’impugnazione di un matrimonio che, altrimenti, resterebbe inattaccabile. In effetti, l’interesse del de cuius potrebbe rimanere pregiudicato qualora l’ordinamento non apprestasse alcun rimedio in presenza di uno stato di incapacità (non legale) persistente e qualora sopraggiunga la morte prima che il coniuge abbia recuperato la pienezza delle facoltà necessarie a comprendere il significato giuridico e sociale dell’impegno matrimoniale assunto e, quindi, ad autodeterminarsi consapevolmente.
Si pensi ai casi in cui la sentenza d’interdizione non arrivi in tempo o il giudizio di interdizione non sia nemmeno introdotto, anche tenuto conto dell’evoluzione giuridica e sociale che ha limitato il ricorso all’interdizione (anche in situazioni che potrebbero giustificarla in astratto) a favore di uno strumento di assistenza meno afflittivo come l’amministrazione di sostegno, che sacrifica nella minor misura possibile la capacità di agire della persona bisognosa, nonché maggiormente idoneo a soddisfare le esigenze di chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, in ragione dell’età avanzata o in condizioni di infermità o precarietà.
Se in tali situazioni il matrimonio fosse inattaccabile, davvero potrebbe risultare vulnerato il diritto della persona di effettuare la scelta di contrarre matrimonio in modo libero e consapevole, la cui importanza è riconosciuta dalla Convenzione di New York del 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18 (sulla tutela delle persone con disabilità cui dev’essere assicurata “la libertà di compiere le proprie scelte”, nel rispetto delle proprie volontà e preferenze “scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita”), e potrebbero rimanere inattuati i principi di dignità della persona (art. 2 Cost.) e di pienezza della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) che dev’essere assicurata a tutti i cittadini (art. 3 Cost.).
Un simile vulnus può essere, tuttavia, scongiurato o limitato, alla luce di una interpretazione sistematica ed evolutiva che ammetta la possibilità per l’amministratore di sostegno, qualora nominato (ed esclusi i casi di conflitto di interessi), di coadiuvare o affiancare la persona bisognosa nella espressione della propria volontà, preservandola da eventuali pressioni o ricatti esterni, anche relativamente al compimento di atti personalissimi, come ritenuto da una giurisprudenza di merito avanzata che lo ha autorizzato, previo intervento del giudice tutelare, a proporre ricorso per separazione personale o per cessazione degli effetti civili del matrimonio del beneficiario.
Numerosi sono, in effetti, gli indici normativi che possono essere valorizzati nel senso di un ridimensionamento della portata assoluta del divieto di intervento nel compimento di atti personalissimi da parte di terzi: si pensi all’art. 411, ult. comma, c.c. che consente al giudice tutelare, nel provvedimento di nomina dell’amministratore o in uno successivo, di stabilire che “determinati effetti, limitazioni o decadenze” previsti per l’interdetto o l’inabilitato si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno; all’art. 4, comma 5, della legge n. 898/1970 che, nell’interpretazione data da questa corte (Cass. n. 9582/2000), consente la nomina di un curatore speciale per proporre la domanda di divorzio; all’art. 13 della legge n. 194/1978 che ammette la richiesta di interruzione della gravidanza manifestata dal tutore della donna interdetta; all’art. 6 della Convenzione di Oviedo (sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina) del 4 aprile 1997 che ammette il consenso del rappresentante ai trattamenti sanitari in caso di incapacità del paziente, ecc. Inoltre, questa corte ha avuto occasione di precisare che “il carattere personalissimo del diritto alla salute dell’incapace comporta che il riferimento all’istituto della rappresentanza legale non trasferisce sul tutore, il quale è investito di una funzione di diritto privato, un potere incondizionato di disporre della salute della persona in stato di totale e permanente incoscienza […] la rappresentanza del tutore è sottoposta a un duplice ordine di vincoli: egli deve, innanzitutto, agire nell’esclusivo interesse dell’incapace; e, nella ricerca del best interest, deve decidere non al posto dell’incapace né per l’incapace, ma con l’incapace” (v. Cass. n. 21748/2007)“.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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