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SS.UU., reformatio in melius e rinnovazione istruzione dibattimentale

Sezioni Unite Penali Sentenza n. 14800/2017 Articolo a cura dell'Avv. Gaia Li Causi

Reformatio in melius e obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite Penali
Sentenza n. 14800/2017
Articolo a cura dell’Avv. Gaia Li Causi

Sezioni Unite

Con sentenza n. 14800 del 21.12.2017, depositata il 3.04.2018, le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione hanno affrontato la seguente questione: “Se il giudice di appello, investito della impugnazione dell’imputato avverso la sentenza di condanna con cui si deduce la erronea valutazione della prova dichiarativa, possa pervenire alla riforma della decisione impugnata, nel senso della assoluzione, senza procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado”.

Il quesito traeva origina da una pronuncia della Corte di Assise di Napoli che, senza procedere ad una nuova assunzione delle prove dichiarative raccolte in primo grado, assolveva l’imputato dopo aver disposto una perizia tecnica il cui esito escludeva la possibilità di identificare la persona ripresa in un filmato utilizzato per i riconoscimenti precedentemente effettuati da due agenti.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli proponeva, dunque, ricorso per Cassazione deducendo il vizio di erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 192, comma 2, c.p.p.

Rilevato un potenziale contrasto giurisprudenziale, la questione veniva quindi assegnata alle Sezioni Unite.

Secondo, infatti, un primo orientamento seguito dalla Seconda Sezione Penale, l’obbligo di riassumere la prova orale nel dibattimento d’appello sussisteva anche nel caso in cui si intendeva ribaltare il giudizio di condanna. Secondo, invece, l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite (sentenza Dasgupta, n. 27620 del 28.04.2016) tale obbligo di rinnovazione, in caso di riforma in senso assolutorio, non sussisteva.

Con la pronuncia in esame le Sezioni Unite hanno, quindi, dato risposta affermativa al quesito loro posto, stabilendo che “nell’ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell’art. 603 c.p.p.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado”.

Questo il ragionamento seguito dai Giudici della Suprema Corte.
Considerato come la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza, solo nel primo caso si impone al giudice di secondo grado “il rispetto di un più elevato standard argomentativo per la riforma di una sentenza assolutoria”. “Presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell’epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l’assoluzione”.

Contestualmente, però, all’assenza di un obbligo di rinnovazione della prova, deve affiancarsi una rigorosa motivazione della decisione assolutoria da parte del Giudice di secondo grado che, nel riformare la sentenza di condanna con una sentenza di assoluzione, dovrà “confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l’integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte”.

Principio della non necessaria rinnovazione della istruttoria dibattimentale in caso di reformatio in melius già stabilito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ma anche confermato con la c.d. Riforma Orlando (L. 103 del 2017) la quale ha inserito nell’art. 603 c.p.p. il nuovo comma 3 – bis: “Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale”, limitando quindi l’obbligo di rinnovazione alla sola ipotesi di reformatio in peius, senza imporla qualora invece l’epilogo decisorio oggetto del giudizio di appello sia una decisione di condanna.

Leggi il testo della sentenza 14800_2017

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Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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