Addebito della separazione incompatibile con la riconciliazione
Addebito della separazione incompatibile con la riconciliazione
Suprema Corte di Cassazione I Sezione Civile
Sentenza 10 luglio – 17 settembre 2014, n. 19535
Presidente Luccioli – Relatore Acierno
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito riportiamo, parla dell’incompatibilità tra la reciproca richiesta di addebito della separazione da parte dei coniugi con la dichiarazione di riconciliazione, infatti, gli ermellini esaminando il caso hanno osservato che stando a quanto riportato nell’art. 154 cod. civ. “la riconciliazione determina l’abbandono della domanda di separazione personale” e il successivo articolo (il 157 del cod. civ) regola gli effetti successivamente alla sentenza con la quale è stata dichiarata la separazione personale”.
Orbene, “in nessuna delle due norme la riconciliazione può essere ricondotta ad un fatto impeditivo, qualificabile come eccezione in senso stretto, trattandosi della sopravvenienza di una nuova condizione da accertarsi officiosamente dal giudice”.
Piazza Cavour continua chiarendo che “il regime giuridico è nettamente diverso nel giudizio di divorzio in quanto l’art. 3, comma quinto così come sostituito dall’art. A n. 74 del 1987, stabilisce espressamente che l’interruzione della separazione, in quanto fatto specificamente impeditivo alla realizzazione della condizione temporale stabilita nella medesima disposizione, deve essere eccepita dalla parte convenuta“.
Pertanto, ne consegue, “l’improponibilità per la prima volta in appello dell’eccezione (Cass. 23510 del 2010)“.
La Corte fa altresì presente che nel caso di specie “la parte che l’ha invocata non ha indotto alcuna allegazione o mezzo istruttorio al fine di fornirne la dimostrazione né in primo né in secondo grado. Al contrario, come bene evidenziato nella sentenza impugnata, è emerso che la proposizione della domanda riconvenzionale di addebito ed il comportamento processuale univocamente tenuto nel procedimento di primo grado abbiano fornito forti indizi contrari. Della opposta riconciliazione come rilevato dal giudice del merito, in conclusione, è mancata del tutto la prova“.
Articolo 157 Codice Civile
Cessazione degli effetti della separazione
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione [154].
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
Articolo 154 Codice Civile
Riconciliazione
La riconciliazione tra i coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta [157]