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Errore materiale nella sentenza

Errore materiale nella sentenza
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile – 3
Ordinanza 26 giugno – 12 settembre 2014, n. 19331
Presidente Finocchiaro – Relatore Amendola

corte-di-cassazione fotoLa Cassazione, con l’ordinanza che si riporta al link in fondo alla pagina, ha esaminato il caso di una omessa o inesatta indicazione di una delle parti nell’intestazione della sentenza e, da ciò che emerge, ciò deve considerarsi quale mero errore materiale e, pertanto, non vi è alcuna nullità della stessa.

La Corte osserva che “Richiamato il disposto dell’art. 156 cod. proc. civ., a tenor del quale non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge (primo comma); la nullità può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (secondo comma); la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (terzo comma), nessuna lesione ai diritti difensivi dell’opponente è all’evidenza derivata dall’erronea indicazione della data in cui è stata avanzata la richiesta di rilascio di copie autentiche della sentenza impugnata e neppure, in tesi (ove errore non vi fosse stato), dal fatto stesso che la richiesta di rilascio sia stata inoltrata in epoca antecedente alla pubblicazione del titolo, posto che si sarebbe, in ogni caso, in presenza di una mera irregolarità (di carattere fiscale o amministrativo, come correttamente ritenuto dal giudice di merito) inidonea tuttavia a viziare il procedimento di formazione del titolo esecutivo perciò solo che la controparte abbia invece erroneamente attribuito a quella irregolarità siffatta idoneità“.

In conclusione, si legge nell’ordinanza, “per giurisprudenza consolidata di questa Corte Regolatrice, alla quale si intende dare continuità, l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti, laddove comporta la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 1011 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (confr. Cass. civ. 26 marzo 2010, n. 7343)“.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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