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Licenziamento illegittimo se le assenze sono dovute dal mobbing

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Licenziamento illegittimo se le assenze sono dovute dal mobbing
Suprema Corte di Cassazione Civile Sezione Lavoro
Sentenza n. 22538 del 2 Ottobre 2013

Con la sentenza in questione la Corte di Cassazione ha esaminato una questione molto importante che riguarda la relazione tra le assenze del lavoratore e il mobbing.

In particolare, la sezione lavoro della Cassazion ha dovuto analizzare un licenziamento dovuto al superamento del periodo di comporto ma, nel farlo, ha anche ravvisato la sua l’illegittimità poichè dovuto al fatto che il lavoratore si assentava dal posto di lavoro perchè soggetto a mobbing.

Infatti, il dipendente aveva denunciato che il datore di lavoro aveva azionato nei suoi confronti reiterate condotte vessatorie, dai ripetuti richiami disciplinari non giustificati alle continue visite fiscali in pendenza di malattia e altre forme di pressioni che ne avevano determinato gravi conseguenze sul suo equilibrio psicofisico.

Secondo quanto stabilito dagli ermellini, nel caso in cui il CTU accerti un nesso causale tra le assenze del lavoratore e l’insanità dell’ambiente di lavoro il licenziamento sarà illegittimo.

Sulla base di ciò anche in considerazione del fatto che le assenze per malattia del dipendente erano aumentata in conseguenza del mobbing subito, la Cassazione ha ritenuto sproporzionate le sanzioni irrogate oltre che discriminatorie affermando  che il periodo di malattia, causato da problemi psicologici causati dalla condotta tenuta dal datore di lavoro, non era imputabile al periodo di comporto.

Infine la Corte afferma che “l’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorchè le risultanze di causa offrano significativi spunti di indagine” rendendo legittimo che il giudice, “anche iin grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio (…) idonei a superare incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati“.

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