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Extracomunitari: distinzione tra decreto di espulsione e revoca del permesso di soggiorno.

Mensilmente cercheremo di trattare un caso proposto  dai lettori del Blog e, non potendo rispondere a tutti, prederemo in considerazione i casi di maggiore interesse.

Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni relative all’immigrazione, al permesso di soggiorno, al decreto di espulsione etc., pertanto, esamineremo la materia riportandovi un caso di cui ci siamo realmente occupati in difesa dell’extracomunitario P.M. su cui si è espressa la Suprema Corte di Cassazione.

Evito di ripetermi e quindi per tutti gli aggiornamenti in materia vi rimando agli ultimi post pubblicati, limitandomi adesso ad esporre direttamente il caso di cui alla Sentenza 19470/11 Cass. I Sez. Civ.

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di RC, ricorrevano in Cassazione avverso il provvedimento del Giudice di Pace, territorialmente compente, che accogliendo il  ricorso prodotto dal nostro Studio, aveva annullato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto nei confronti del cittadino ucraino P.M.

Quest’ultimo, dopo essere rientrato in Ucraina, giungeva nuovamente in Italia, previa concessione del visto d’ingresso e rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. A questo punto, gli veniva contestato che, in precedenza, era stato colpito da provvedimento di espulsione e, pertanto, la Questura avviava la procedura per la revoca del permesso di soggiorno.

La Corte, anche in accoglimento delle nostre motivazioni, ha dichiaranto inammissibile il ricorso del Ministero, perchè “proposto da organo statuale non legittimato ex art. 13 bis d. leg. 25/7/1998 n. 286 (t. u. immigrazione) introdotto dall’art. 4 d.leg. 13/4/1999 n.113, che attribuisce al Prefetto l’esclusiva legittimazione processuale a contraddire l’opposizione dello straniero anche con riferimento al giudizio in cassazione” e rigettato, perchè “infondato”, il ricorso della Prefettura.

La Corte ha chiarito che censurare l’affermazione “secondo la quale l’espulsione non avrebbe potuto essere posta a base della revoca del permesso di soggiorno è inammissibile perchè il provvedimento impugnato ha ad oggetto il decreto di espulsione e non la revoca del permesso di soggiorno”;

“Circa la mancata notifica del Decreto, il Giudice di Pace ha accertato che si tratta di vizio dedotto dallo straniero e che a fronte della allegazione l’amministrazione non aveva dimostrato il contrario. La censura secondo la quale tale accertamento sarebbe errato perchè il vizio non sarebbe stato dedotto, non prospetta un vizio di motivazione ma un errore revocatorio e come tale è inammissibile”.

La Corte, continua dicendo che, “è priva di pregio la censura di illogicità della motivazione per avere il giudice del merito respinto la tesi della diversità del soggetto colpito dal provvedimento di espulsivo e di colui che ora ne chiede la revoca procedendo al tempo stesso all’annullamento, in quanto il provvedimento impugnato pone a base dell’annullamento una circostanza diversa”.

Infine, conclude la Corte, “non merita accoglimento la critica secondo la quale, avendo accertato che il provvedimento di espulsione era stato eseguito non avrebbe potuyo essere annullato per omessa traduzione in lingua ucraina, l’esecuzione del provvedimento non implica anche che sia stata conseguita dallo straniero quella piena e integrale conoscenza, idonea a consentire un consapevole esercizio del diritto di agire e di difendersi in giudizio che la legge intende assicurare con la previsione dell’obbligo dell’amministrazione di procedere alla traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dallo straniero”.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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