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La Cassazione assolve dal reato di appropriazione indebita un amante degli animali.

La Cassazione ha affrontato un caso particolare in cui un amante degli animali era stato condannato in primo e secondo grado per appropriazione indebita (art. 647 c.p.) in quanto, ricevuto in dono un cagnolino da un amico, ritrovato da quest’ultimo per strada, ha pensato bene di accudirlo e tenerlo con sè, iscrivendolo anche all’anagrafe canile regionale con l’applicazione del microcip identificativo.Il processo nei confronti dell’uomo (condannato al pagamento di €. 1.200 di multa per il reato di cui sopra) si è instaurato con la venuta fuori del vero padrone del cane.
La Corte di Cassazione, accogliendo uno dei motivi del ricorso proposto dall’imputato, ha sostenuto che, nel caso di specie, manca l’elemento psicologico, in quanto al momento del ritrovamento dell’animale questo non aveva nessun segno di riconoscimento e lo stesso imputato era entrato in possesso attraverso una terza persona. In sostanza i supremi giudici evidenziano l’assoluta buona fede dell’imputato e, annullando la sentenza senza rinvio, ha assolto l’imputato perchè il fatto non costituisce reato.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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