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L’accordo tra ex puo’ ridurre il mantenimento

Suprema Corte di Cassazione - sentenza n.5236/2020

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La sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.5236/2020 che si riporta il link in fondo all’articolo, accogliendo il ricorso presentato da un padre condannato in appello per violazione degli obblighi di assistenza familiare, ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato perché il fatto non costituisce reato, per aver contribuito al mantenimento in misura ridotta rispetto a quanto stabilito in sede di divorzio poiché c’era stato un accordo tra gli ex coniugi anche se però questo non era stato recepito da alcun provvedimento giudiziale.

 
Secondo i giudici del Palazzaccio, infatti, non è rilevante il fatto che l’accordo non sia stato omologato dal Giudice e aver comunque continuato a mantenere i figli esclude il dolo che è elemento fondamentale per il reato di cui all’art. 570 bis c.p.
 
 
 
Articolo 570 bis Codice penale
Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
 
Articolo 570 Codice penale
Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.

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