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Niente uso personale per chi coltiva marijuana

Corte di Cassazione, sezione VI Penale Sentenza 29 maggio 2014 – 22 gennaio 2015, n. 3177

Legalizing Marijuana

Niente uso personale per chi coltiva marijuana
Corte di Cassazione, sezione VI Penale
Sentenza 29 maggio 2014 – 22 gennaio 2015, n. 3177
Presidente de Roberto – Relatore Paoloni

La Corte di Cassazione, con la sentenza che diu seguito si trasmette, ha esaminato il caso di un uomo condannato colpevole del reato di illecita coltivazione di tre piante di marijuana, in diverso stato di crescita, delle quali una (alta metri 1,20) con infiorescenze giunte a maturazione, per un peso complessivo di 124 grammi nonché di foglie e infiorescenze della stessa sostanza stupefacente per un peso di 16 grammi.

Tale condotta, emersa all’esito di perquisizione domiciliare eseguita  nei confronti dell’imputato, che per l’effetto è stato condannato – in concorso di attenuanti generiche e dell’allora attenuante del fatto lieve ex art. 73 co. 5 L.S. (la consulenza chimica disposta dal p.m. avendo rilevato l’idoneità dello stupefacente alla formazione di 68 singole dosi droganti)- alla pena sospesa di cinque mesi e venti giorni di reclusione ed Euro 2.000 di multa.

La Corte di Appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, disattendendo la tesi difensiva dell’imputato incentrata sull’asserita inoffensività del suo contegno criminoso e sul carattere rudimentale e meramente domestico della coltivazione, destinata al solo personale consumo della sostanza drogante ricavabile dalle piante.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che con voluminoso atto impugnatorio ha formulato le censure di violazione di legge e difetto e contraddittorietà della motivazione di seguito sintetizzate ai sensi dell’art. 173 co. 1 disp. att. c.p.p. nonchè, tra le altre cose, la violazione dei principi della decisione del Consiglio U.E. 757/GAI/2004 e dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea 16.6.2005 (C-105/03, Pupino).

L’art. 2 co. 2 della decisione U.E. afferma il principio che il fine del consumo personale di sostanze stupefacenti, nelle forme previste dalle legislazioni interne, assume un valore di causa di giustificazione rispetto a tutte le condotte valutate come illecite e indicate al comma 1 dello stesso articolo 2. La decisione U.E. costituisce per definizione fonte primaria di diritto che vincola il giudice nazionale, che in sede interpretativa deve considerarla come paradigma fondamentale, rispetto al quale operare il giudizio di conformità della legge nazionale.

Per la Corte, “tutte le censure delineate dal ricorso ed afferenti al merito fattuale e giuridico della regiudicanda, cioè alla sussistenza del fatto reato ascritto all’imputato e alla sua qualificazione giuridica sono, ad onta dell’estensione (non priva di prolissità) dell’atto impugnatorio, destituite di fondamento. L’unico rilievo meritevole di accoglimento (reso oggetto dei motivi aggiunti di ricorso in punto di pena), concerne la rideterminazione del trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato alla luce della sentenza n. 32/2014, con cui il giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della L. 49/2006 modificative della disciplina penale degli stupefacenti, così facendo rivivere il previgente regime precettivo e sanzionatorio; sentenza cui si sono giustapposte le modifiche normative apportate all’ipotesi del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 L.S.“.

Si legge nelle considerazioni in diritto della sentenza che “le doglianze sulla omessa verifica della reale offensività della condotta di illecita coltivazione delle tre piante di canapa indiana sequestrate dalla p.g., per asserito mancato accertamento dello specifico principio attivo stupefacente presente nelle piante, non hanno pregio, a prescindere dal facile rilievo che i 16 grammi di marijuana, formati da foglie e infiorescenze di marijuana (contenuti in un barattolo sequestrato in casa dell’imputato) appaiono il diretto anteriore prodotto della coltivazione delle tre piante“.

Per gli ermellini dunque, l’offensività della condotta si radica nella sola idoneità della coltivazione a produrre la sostanza per il consumo. Con l’ovvio effetto che “non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza dell’accertamento, ma la conformità delle piante al tipo botanico previsto e la loro attitudine (anche per modalità e cura di coltivazione) a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente utilizzabile per il consumo

Per conoscere le motivazioni della decisione
Leggi il testo della sentenza

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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