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Pubblicità scorretta : sospeso il direttore sanitario di studio in franchising

La materia relativa alla liberalizzazione delle professioni oltre ad essere di grande attualità (leggi a riguardo le novitá introdotte dal governo Monti) è anche l’argomento della sentenza n. 13677/12 recentemente emessa dalla Suprema Corte di Cassazione.
 
Nella citata sentenza i giudici hanno confermato la sanzione disciplinare inflitta nei confronti di un odontoiatra, che rivestiva anche i panni del direttore sanitario di uno studio che opera in franchising con la società di cui egli stesso ha curato la campagna promozionale poi rivelatasi scorretta.
Il professionista si rivolgeva alla Corte di Piazza Cavour per impugnare la decisione presa dalla commissione centrale per le professioni sanitarie a seguito del precedente (ed ulteriore) rigetto del ricorso presentato dallo stesso odontoiatra avverso la delibera dell’Ordine dei medici chirurgici e odontoiatri di Reggio Emilia che stabiliva la sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio della professione per due mesi.
Anche in sede di legittimità i giudici hanno deciso per il rigetto del ricorso e, in particolare, gli ermellini hanno considerato come rilevante sul piano disciplinare il fatto che non vi sia stato, da parte del professionista, quel controllo dettato dalla legge e dalle norme deontologiche riguardo ai messaggi pubblicitari veicolati dalla società affiliante sul conto di detto studio.
Di converso, i giudici hanno ritenuto del tutto irrilevante il fatto che il legale rappresentante del cosiddetto “franchisor” abbia confermato di non aver fornito al ricorrente alcuna comunicazione preventiva sulla pubblicità che sarebbe stata praticata.
Per la Cassazione, il professionista deve essere sanzionato nonostante che lo stesso  abbia dichiarato di aver raccomandato l’osservanza delle disposizioni di legge e delle norme deontologiche, anche in considerazione del fatto che a tale raccomandazione non è seguito poi alcun controllo effettivo anzi il ricorrente, per la Corte, non se n’è più preoccupato.
In base a queste osservazioni, i giudici hanno deciso di confermare la sanzione emessa dell’ordine e dalla commissione anche per l’ammissione colposa del professionista.

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