In evidenza

Le Sezioni Unite si pronunciano su una questione relativa all’accettazione col beneficio di inventario

Cassazione Civile - Sentenza n.8415 del 5 aprile 2013

Sezioni Unite

Le Sezioni Unite si pronunciano su una questione relativa all’accettazione con beneficio di inventario
Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 7 maggio 2013

In materia di successioni e, più nello specifico, su alcune questioni relative all’accettazione dell’eredità col beneficio di inventario, la Cassazione si è rivolta alle Sezioni Unite per meglio chiarire alcuni interessanti aspetti di una vicenda che ha permesso agli ermellini di argomentare alcuni importanti principi di diritto.

Infatti, le Sezioni Unite, con l’ordinanza interlocutoria  n. 10531 del 7 maggio 2013 (di seguito allegata in pdf), hanno affermato che l’esistenza dell’accettazione con beneficio d’inventario costituisce l’oggetto di un’eccezione in senso lato, come tale rilevabile d’ufficio anche in appello, purché risultante dagli atti, pur senza specifica allegazione di parte ed anche in favore di altro chiamato inizialmente contumace.

Articolo 484 codice civile

Accettazione col beneficio d’inventario

 

L’accettazione col beneficio d’inventario (Cod. Civ. 490 e seguenti, 510, 2830) si fa mediante dichiarazione, ricevuta (Cod. Civ. 1350) da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario (*) in cui si è aperta la successione (Cod. Civ. 456), e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale (*) (att. Cod. Civ. 52, 53).

Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione (Cod. Civ. 456, 459, 507 2° comma, 509 2° comma, 2648).

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).

Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e stato compiuto.

Se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

(*) Parole così sostituite dall’art.143, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.

Cassazione Sentenza n. 10531_05_13

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!

About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
Loading Disqus Comments ...

2 Comments on Le Sezioni Unite si pronunciano su una questione relativa all’accettazione col beneficio di inventario

  1. Interessante decisione in materia di successioni, ne consiglio la lettura

  2. Le Sezioni Unite sul beneficio d'inventario

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Protected by WP Anti Spam
Invia un articolo