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Interferenze illecite nella vita privata : vietato registrare la fidanzata, lo dice la Cassazione

google verificaCassazione, vietato registrare le conversazioni della fidanzata, anche nella casa comune
Corte di Cassazione – Sentenza n. 8762/2013  (Art. 615 bis – Interferenze illecite nella vita privata)

La Corte di Cassazione ha stabilito che costituisce reato registrare di nascosto le conversazioni della propria fidanzata anche nel caso in cui si vive sotto lo stesso tetto.

Con la sentenza 8762/2013 la Corte ha spiegato che un simile comportamento è sicuramente idoneo a configurare il reato di interferenze illecite nella vita privata.

Nel caso specifico, il convivente aveva messo un registratore nella casa per spiare i colloqui tra la propria compagna e la sorella.

Per i giudici di Piazza Cavour non vi è ragione alcuna per non tutelare anche de facto chi è legato da un rapporto assimilabile a quello coniugale.

Inoltre, la Corte chiarisce che l’articolo 615 bis trova applicazione anche nel caso in cui non sussiste una vera e propria convivenza ma all’interno dell’abitazione si svolgono “fasi significative della vita privata” e, pertanto, registrando la conversazione si lede il diritto alla riservatezza della vittima.

In pratica, l’interpretazione dei fatti di causa hanno portato a tale conclusione sulla base del fatto che la vittima “è di regola fiduciosa della tutela della sua privacy e quindi particolarmente esposta e vulnerabile nei confronti di un comportamento subdolo e sleale da parte della persona a cui è affettivamente legata”.

Articolo di riferimento

LIBRO SECONDO – DEI DELITTI IN PARTICOLARE.
Titolo XII – Dei delitti contro la persona.
Capo III – Dei delitti contro la liberta’ individuale.
Sezione IV – Dei delitti contro la inviolabilita’ del domicilio.

Art. 615 bis – Interferenze illecite nella vita privata

Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena e’ della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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