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Cassazione, illegittimo il licenziamento per inattività forzata del lavoratore

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Corte di Cassazione – Sentenza n. 1693 depositata il 24 gennaio 2013

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito l’illegittimità del licenziamento se il lavoratore è costretto all’inattività. Questo è ciò che emerge dalla sentenza n. 1693 depositata il 24 gennaio 2013 emessa dopo la trattazione di un caso che vedeva come protagonista un dipendente di una azienda telefonica che aveva denunciato di aver subito una dequalificazione professionale che si è dapprima trasformata in una totale inattività lavorativa e poi in un licenziamento per giusta causa per mancata osservanza dell’orario di lavoro.

Una vicenda molto interessante che si è caratterizzata dalla diversa interpretazione dei fatti a cui sono giunti i diversi giudici che, nelle distinte fasi, hanno esaminato la questione.

Il Tribunale infatti accoglieva la domanda di risarcimento del danno subito dal lavoratore ma ne rigettava il ricorso nella parte relativa all’illegittimità del licenziamento mentre, nella fase d’Appello, i giudici oltre al risarcimento del danno provvedevano anche a far reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro.

In cassazione gli ermellini hanno confermato l’illegittimità del provvedimento espulsivo dell’operaio irrispettoso dell’orario di lavoro perchè, nel caso di specie, il dipendente era stato privato dal datore di lavoro di ogni competenza.

In poche parole, la Corte ha stabilito che nel caso in cui sia la stessa azienda a volere l’inattività del dipendente, attuando nei confronti di questo una “inattività forzosa” quest’ultima ha certamente contribuito a determinare l’inadempimento del lavoratore e ciò ridimensiona la gravità della mancanza contestatagli.

La difesa della società ha cercato di rappresentare ai giudici che l’obbligo dell’azienda è soltanto quello del lavoratore e non anche quello di farlo lavorare. Pertanto, se il lavoratore è sempre stato retribuito dall’azienda questo non può rifiutarsi di compiere quanto l’azienda gli chiede di eseguire.

La Cassazione però non ha condiviso questa tesi sostenendo invece come sia del tutto legittimo il rifiuto da parte del dipendente, specie se gli si chiede di svolgere mansioni inferiori, pertanto, non si può giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive, nel caso in cui il rifiuto è proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede (Cassazione n. 4060/2008).

La Corte conclude osservando che per ritenere giustificato il rifiuto di adempiere da pare del dipendente deve farsi una concreta e proporzionata valutazione rispetto alla funzione economico sociale del contratto, del rapporto lavorativo e degli interessi in gioco, di tutti gli inadempimenti.

In sostanza, il rifiuto di adempiere non sarà secondo buona fede se l’inadempimento è grave o di scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altra parte contrattuale.

Nel caso di specie, la Società aveva tollerato inizialmente il comportamento del dipendente che non ha osservato l’orario di lavoro e soltanto in un secondo momento ha contestato la sanzione disciplinare.

Circa l’inattività forzata del lavoratore, Piazza Cavour, (richiamando la sentenza n. 7963 del 18 maggio 2012 e l’art. 2103 del codice civile che riconosce al lavoratore il diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto o equivalenti alle ultime effettivamente svolte, con il diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione) afferma che essa non solo non giustificherà il licenziamento ma sarà anche fonte dell’obbligo di risarcimento del danno in capo al datore di lavoro.

La condotta del datore che lascia inattivo il dipendente, dunque, non solo è in contrasto con l’articolo 2103, ma è anche lesiva del diritto al lavoro.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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