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La Cassazione si pronuncia sul divieto di poligamia e il ricongiungimento familiare di chi ha più mogli fuori dall’Italia

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La Cassazione si pronuncia sul divieto di poligamia e il ricongiungimento familiare di chi ha più mogli fuori dall’Italia

Corte di Cassazione – Sentenza n. 4984/13 – Che la poligamia fosse vietata in Italia lo sapevamo ma una sentenza molto recente ha permesso ai giudici della Corte di Cassazione di ribadire alcuni importanti principi di diritto sull’argomento e sul diritto al ricongiungimento familiare.

Spesso chi viene in Italia in cerca di “fortuna” lascia moglie e figli nel Paese d’origine per poi farli venire una volta trovato un impiego e una sistemazione.

Non sono pochi i casi di ricongiungimento familiare. Il nostro Paese, anche per la posizione geografica che occupa, è sempre stato meta di stranieri in cerca di lavoro e i problemi che possono sorgere con gente abituata ad avere regole e costumi diversi dai nostre non sono pochi.

Un problema non semplice che è stato portato al vaglio del giudizio della Suprema Corte è quello del ricongiungimento familiare di uno straniero che nel proprio Stato d’origine aveva più di una moglie.

Il caso trattato dalla corte riguardava un uomo che cercava di portare in Italia la madre senza considerare che il marito della donna residente nel nostro Paese si era già sposato con un altra donna anch’essa residente in Italia.

Il Consolato di Casablanca negava e il Ministero degli Esteri italiano negavano il visto ma inevitabilmente la questione finiva dentro le aule del Tribunale.

Le corti territoriali contestavano la decisione del Ministero e, pertanto, si rendeva necessario ricorrere ai giudici di Piazza Cavour dove veniva presentato anche dall’extracomunitario il proprio controricorso che veniva però rigettato dalla Cassazione perchè in Italia la poligamia è vietata.

La Cassazione, con la sentenza n. 4984/13 ha ricordato che “l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare ha natura complessa ed è a formazione progressiva coinvolgendo l’attività valutativa dell’autorità amministrativa, quella dell’autorità diplomatica e l’eventuale ricorso al giudice ordinario, per cui lo scrutinio dei requisiti deve essere eseguito alla stregua della norma applicabile all’esito dell’iter procedimentale, ha trovato, peraltro, ulteriore recente conferma proprio con riferimento alla novella dell’art. 29 d.lgs n. 286 del 1998, affrontata nel presene giudizio (Cass. ord. 7218 e 7219 dei 2011, 3493 del 2012)“.

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