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Sospensione del procedimento con messa alla prova e consenso dell’imputato

Suprema Corte di Cassazione III Sez. Pen. Sentenza n.5784/2018

Sospensione del procedimento con messa alla prova e consenso dell’imputato
Suprema Corte di Cassazione III Sez. Pen.
Sentenza n.5784/2018
(articolo a cura dell’avv. Gaia Li Causi)

Con sentenza n. 5784 del 26.10.2017, depositata il 7.02.2018, la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittima la modifica del programma di trattamento disposta dal giudice senza la consultazione delle parti e in assenza del consenso dell’imputato.

Condizione per presentare la richiesta di messa alla prova, così come disciplinata dall’art.168 bis c.p., è che si proceda per reati che siano puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni.

Inoltre il beneficio non deve già essere stato concesso, ed il richiedente non deve essere stato dichiarato delinquente professionale, abituale o per tendenza.

Cassazione penale

Istituto già previsto nel rito minorile, la sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti risponde ad una chiara finalità deflattiva, arrivando ad una rapida definizione di quei procedimenti di minore allarme sociale mediante una sentenza che dichiara l’estinzione del reato.

Secondo quanto disposto dal 2° e 3° comma dell’art. 168 bis c.p., però, l’istituto ha anche finalità riparatoria e di recupero. Si mira, infatti, ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e ad assicurare, ove ciò sia possibile, il risarcimento del danno.

Premessi questi cenni generali sull’istituto de quo, nel caso in esame il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza con la quale il Tribunale di Isernia aveva accolto la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, per due motivi:

– Violazione e falsa applicazione dell’art. 464 quater, 4° comma c.p.p., per la modifica del programma di trattamento in assenza del consenso dell’imputato.

– Errata applicazione dell’art. 168 bis c.p. da parte del Tribunale, evidenziando l’improprietà della subordinazione della messa alla prova all’integrale risarcimento del danno.

La Terza Sezione della Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso ed ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Isernia per nuovo esame, “da compiere tenendo conto dei rilievi che precedono riguardo alla necessità del consenso della imputata per modificare o integrare il programma di trattamento già elaborato, e della verifica della effettiva entità del danno da reato e della possibilità del suo risarcimento”.

In primo luogo, con la pronuncia in esame la Suprema Corte, quindi, afferma che il consenso dell’imputato per apportare modifiche al programma di trattamento è vincolante, “sia alla luce dell’inequivoco tenore della disposizione, sia in considerazione della struttura dell’istituto, che è rimesso alla iniziativa dell’imputato”.

In secondo luogo, pur dichiarando che l’accoglimento del primo motivo di ricorso è assorbente rispetto al secondo motivo di doglianza, la Suprema Corte coglie l’occasione per ribadire il principio per cui la sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere subordinata all’integrale risarcimento del danno.

L’indicazione contenuta nell’art. 168 bis c.p., infatti, “ha natura prescrittiva ma non assoluta, come chiaramente evidenziato dalla locuzione “ove possibile” […] Deve, infatti, in concreto verificarsi se il risarcimento del danno sia o meno possibile, se la eventuale impossibilità derivi da fattori oggettivi estranei alla sfera di dominio dell’imputato, o se essa discenda dall’imputato, e se, in tale ultimo caso, sia relativa o assoluta e riconducibile o meno a condotte volontarie dell’imputato medesimo, potendo l’impossibilità ritenersi ingiustificata, e quindi potenzialmente ostativa alla ammissione alla messa alla prova, solo in tale ultima ipotesi”.

Leggi il testo completo 

Sentenza 5784 del 2018

Articolo 168 bis Codice penale

Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta.
La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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