In evidenza

Vizio di motivazione, impugnabilità, sentenza del CNF

cnf

Vizio di motivazione, impugnabilità, sentenza del CNF
Sentenza n.23216 del 24 Settembre 2013 depositata in Cancelleria il 14 Ottobre 2013

Secondo quanto emerge dalla decisione in commento, la sentenza del Consiglio Nazionale Forense è impugnabile in Cassazione per vizio di motivazione.

Ad affermare questo principio sono le Sezioni Unite civili che hanno esaminato il caso di un avvocato che aveva proposto ricorso alla Suprema Corte avverso una sentenza del CNF che rigettava il precedente ricorso proposto contro la decisione del proprio Consiglio dell’Ordine che sospendeva l’avvocato dall’esercizio della professione per sei mesi perchè aveva commesso degli atti contrari all’interesse del proprio assistito.

Il ricorso per Cassazione si è reso necessario per manifestare il diverso punto di vista prospettato dall’avvocato in merito alla circostanza che si era concretizzata e, la Corte dichiarando ammissibile il ricorso, nonostante le censure di cui all’art. 360 I comma n. 5 c.p.c., ha affermato che “Poiché il terzo comma dell’art. 56 del R.D.L. 1578 del 1933 prevede, contro le sentenze del CNF, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione «per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge» ne discende che anche contro le sentenze del CNF è ora ammesso il ricorso per vizio di motivazione“.

Il ricorso comunque è stato comunque ritenuto non fondato poichè si basava su censure precluse ai giudici di legittimità.

Leggi il testo della sentenza

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!

About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
Loading Disqus Comments ...

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Protected by WP Anti Spam
Invia un articolo