Detentore, promissario acquirente, frutti
Detentore, promissario acquirente, frutti
Suprema Corte di Cassazione Sesta Sezione Civile
Ordinanza n. 23035 del 10 ottobre 2013
Presidente e Relatore L.Piccialli
La Cassazione, con la sentenza che si riporta, ha affermato che, pur dovendosi qualificare come detenzione la relazione del promissario acquirente con la cosa, alla fattispecie va applicata la disciplina di cui all’art. 1148 cod. civ., relativa all’obbligo del possessore in buona fede di restituire, sin dal momento della domanda giudiziale, i frutti del fondo detenuto senza valido titolo.
Articolo 1148 Codice Civile
Acquisto dei frutti
Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.
Leggi il testo della Sentenza n. 23035-2013