Non si può licenziare il lavoratore che rifiuta di cambiare postazione senza l’adeguata formazione.
La Cassazione, con sentenza n. 1401 del 31/01/2012, ha ritenuto ingiustificata e comunque non proporzionata la reazione espulsiva adottata dalla società nei confronti di un lavoratore che si è rifiutato di cambiare la postazione di lavoro senza una adeguata formazione e una specifica informazione relativamente ai rischi temuti e connessi alla nuova attività.
Si legge in sentenza che la Corte “ha altresì evidenziato, su di un piano di valutazione comparativa del comportamento delle parti, ai sensi dell’art. 1460 c.c. e alla stregua dell’insegnamento di questa Corte, che il comportamento del lavoratore, attivo sindacalmente, era stato di rifiuto di una determinata prestazione e non di ogni prestazione e ha argomentato come esso fosse ispirato non solo al perseguimento di una tutela personale ma anche del miglioramento della sicurezza collettiva dei lavoratori in azienda.”