In evidenza

Giudicato e preclusioni del giudice d’appello

Giudicato e preclusioni del giudice d’appello
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Civile
Sentenza 25 febbraio – 3 aprile 2014, n. 7784
Presidente Chiarini – Relatore Sestini

La sentenza che di seguito si riporta, tratta il caso relativo ad una richiesta di risarcimento danni formulata da una Società nei confronti del Comune di Roma, poichè in seguito della locazione di alcuni locali – posti all’interno di uno stabile adibito a plesso scolastico e detenuti dal predetto Comune per oltre un ventennio – questi erano stati restituiti gravemente deteriorati e mancanti degli arredi,

cassazione palazzoNel definire la controversia, la Cassazione si è concentrata anche su alcuni importanti aspetti riguardanti il contratto e le preclusioni del giudice d’appello nel caso in cui ci sia già un giudicato.

La Società lamentava che col primo la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 e 1421 c.c., nonché degli articoli 16 e 17 della legge 18 novembre 1923 n. 2440, in relazione all’art. 360 n. 3” e censurava la sentenza impugnata per aver rilevato d’ufficio la nullità del contratto benché il Tribunale di Roma ne avesse ritenuto la validità e nonostante che la questione non avesse costituito oggetto di specifici motivi di gravame.

Col un secondo motivo deduceva anche la “violazione dell’art. 112 C.P.C. e 2043 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 C.P.C.”, censurando la Corte territoriale per non avere – comunque – valutato la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., atteso che la Società “aveva prospettato come fatto fondante la detenzione e l’utilizzo che il Comune aveva avuto dei beni“.

La Corte di legittimità ha osservato che “se al giudice di secondo grado sia precluso rilevare la nullità del contratto, per difetto di forma scritta richiesta ad substantiam, quando la validità sia stata pronunciata dal giudice di primo grado e la pronuncia non sia stata investita da specifico motivo di gravame” e, inoltre, ha spiegato che “il rilievo d’ufficio della nullità del contratto è precluso quando sulla validità del contratto si sia formato giudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primo grado, accogliendo la domanda, abbia mostrato di ritenere valido il contratto, e le parti, in sede di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente la sua validità” (Cass. n. 23235/2013; cfr. anche Cass. n. 23674/2008; Cass. n. 18540/2009; Cass. n. 1535/2012), mentre il principio della rilevabilità d’ufficio della nullità anche in grado di appello (affermato, fra le altre, da Cass. 11847/2003 citata dalla controricorrente e, più recentemente, da Cass., S.U. n. 14828/2012) presuppone che non sussista preclusione derivante da giudicato“.

In base a queste considerazioni, gli ermellini hanno deciso per l’accoglimento del ricorso ritenendo fondato quanto rappresentato nel primo motivo dello stesso e dichiarato assorbito il secondo, disponendo il rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà attenersi al sopra richiamato principio di diritto e dovrà provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Leggi il testo della sentenza

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!

About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
Loading Disqus Comments ...

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Protected by WP Anti Spam
Invia un articolo