In evidenza

Il perdono giudiziale concesso dal GUP non è ricorribile dal P.M.

Sentenza Cassazione n. 24357/2012 – Perdono giudiziale concesso dal GUP non ricorribile dal P.M.

Un minorenne, iscritto alla federazione pugilistica, a seguito di alcune analisi, è risultato positivo al doping. Il GUP di Firenze, valutati i fatti anche alla luce dell’età del minore e delle attenuanti generiche, aveva dichiarato di non doversi procedere e concesso il perdono giudiziale.

La Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 24357/2012, che il GIP presso il Tribunale dei minori può pronunciare sentenza di non luogo a procedere (per il perdono giudiziale ma anche nel caso di irrilevanza del fatto) soltanto se il minore personalmente ovvero il suo difensore (munito di provura speciale) prestano il consenso alla definizione del giudizio all’udienza preliminare rinunciando al dibattimento.
Mentre il provvediemnto del GUP è sempre ricorribile in Cassazione dall’imputato non lo è da parte del P.M. in quanto, a meno che non contesti specificatamente i presupposti per la concessione del perdono giudiziale, viene meno (come è accaduto nel caso in specie) l’interesse a far valere “la lesione di un diritto di difesa dell’imputato di cui quest’ultimo non si duole”

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!

About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
Loading Disqus Comments ...

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Protected by WP Anti Spam
Invia un articolo