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Cassazione, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

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Cassazione, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Suprema Corte di Cassazione Penale Sesta Sezione
Sentenza n. 35220 del 9 maggio – 21 agosto 2013
(Presidente G. De Roberto, Relatore V. Rotundo)

La Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza che si riporta, ha trattato un caso relativo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e, in particolare si è soffermata a chiarire alcuni aspetti relativi alla natura giuridica della fattispecie prevista all’articolo 316 ter del codice penale ovvero l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Gli ermellini della sesta sezione ha ribadito che l’art. 316-ter c.p. è reato di pericolo, configurabile anche “con la mera violazione di prescrizioni volte ad evitare l’adozione di sistemi che possano nascondere comportamenti fraudolenti a prescindere dalla prova di condotte di tal genere, che, se sussistenti, consentirebbero di ravvisare ulteriori figure criminose”.

Pertanto,  in base al suddetto principio, ha ritenuto integrato il reato dal conseguimento di pubbliche erogazioni sulla scorta fatture falsamente quietanzate, sia perché attraverso tale meccanismo artificioso l’agente “otteneva un finanziamento sulla base di attività non realmente esplicate”, sia perché “il sistema adoperato non consentiva di verificare che le somme erogate dalla Regione fossero integralmente destinate alla realizzazione dell’opera prevista”.

Articolo 316-ter Codice Penale
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Leggi il testo della Sentenza del 21-08-2013 n. 35220

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