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La convivenza coniugale osta alla delibazione della sentenza ecclesiastica

Corte di Cassazione, sezione I Civile sentenza 29 ottobre 2014 – 27 gennaio 2015, n. 1494

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La convivenza coniugale osta alla delibazione della sentenza ecclesiastica
Corte di Cassazione, sezione I Civile
sentenza 29 ottobre 2014 – 27 gennaio 2015, n. 1494
Presidente Forte – Relatore Acierno

Cassazione, Sentenza, Civile, Famiglia, Consenso, Coniugi, Convivenza, Matrimonio, Canonico, Ecclesiastico, Matrimonio Civile, Ordine Pubblico, Incapacità Psichica, Convivenza stabile, Convivenza durevole, Convivenza coniugale, Vincolo coniugale, impotentia coeundi, impotenza, marito

La Cassazione, con la sentenza che di seguito si trasmette, ha esaminato un caso riguardande alcuni aspetti del matrimonio, o meglio della sua nullità, in relazione alla durata della convivenza fra le parti nonchè all’incapacità psichica di uno dei coniugi.

Veniva impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Lecce che respingeva la domanda di riconoscimento dell’efficacia delle pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio concordato tra le parti per immaturità psicologica ed impotentia coeundi del marito.

A sostegno della decisione la Corte territoriale, premesso in fatto che la convivenza tra i coniugi era durata 12 anni durante i quali la moglie aveva assistito quotidianamente il marito alleviando la sua situazione fisica e psicologica, ha affermato che l’ordinamento interno evidenzia un palese favor per la validità del matrimonio limitando temporalmente in modo molto rigoroso la proponibilità delle azioni di nullità. La preminenza, anche alla luce dei principi costituzionali e del diritto di famiglia, del rapporto matrimoniale determina, di conseguenza, il contrasto con i principi di ordine pubblico regolanti l’istituto matrimoniale della sentenza ecclesiastica di nullità che consegua ad una protratta durata della convivenza matrimoniale, peraltro caratterizzata nella specie dall’adempimento continuativo dei doveri di assistenza morale e materiale del coniuge.
Infine, rileva la Corte d’Appello la convivenza protratta è stata ritenuta ostacolo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale.

Veniva proposto ricorso deducendo, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 120 cod. civ. per non avere la Corte d’Appello considerato che le cause di nullità accertate dal tribunale ecclesiastico hanno avuto ad oggetto la radicale incapacità ad esprimere un valido consenso matrimoniale. Il ricorrente è affetto da disturbo distimico di grado grave di carattere irreversibile e certamente sussistente per tutta la durata del matrimonio. Da tale situazione di fatto consegue l’irrilevanza della coabitazione. Alla luce del citato art. 120 cod. civ. tale condizione fattuale rileva solo se sussistente dopo la cessazione della causa d’invalidità peraltro mai venuta meno nella specie, dal momento che il ricorrente non ha mai riacquistato la pienezza delle sue facoltà mentali. I principi sopraesposti trovano, infine, conforto nella giurisprudenza di legittimità.

La Cassazione ha osservato che “la convivenza coniugale avente carattere effettivo, costituendo elemento costitutivo del rapporto matrimoniale così come delineato dalla Costituzione (art. 2, 3, 29, 30), dalla CEDU (artt. 8 e 14) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 9) costituisce una condizione giuridica ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici in ordine a qualsiasi vizio genetico del matrimonio. La dedotta esistenza di un’incapacità psichica preesistente al matrimonio e continuativamente protrattasi per tutta la durata del rapporto non riveste alcuna incidenza rispetto all’ostacolo costituito dalla convivenza effettiva. Al riguardo le S.U. hanno posto in evidenza che i principi di ordine pubblico interno possono riguardare sia il matrimonio atto che il matrimonio rapporto. “Questi due aspetti o dimensioni dell’istituto giuridico matrimonio affermano le Sezioni Unite, hanno ragioni, disciplina e tutela distinte – come del resto emerge dalla stessa sistematica del codice civile (rispettivamente Capi III e IV del titolo VI del Libro I) – e devono, quindi essere distintamente considerati, anche, ed è ciò che specificamente rileva in questa sede, per l’individuazione dei principi e delle regole fondamentali che, connotando nell’essenziale ciascuno di essi, sono astrattamente idonei ad integrare norme di ordine pubblico interno che, come tali, possono essere ostative anche alla dichiarazione di efficacia nella repubblica italiana delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario”. La convivenza costituisce “un elemento essenziale del matrimonio rapporto” che connota la relazione matrimoniale in modo determinante. Nel giudizio di riconoscimento dell’efficacia della sentenza di nullità matrimoniale pronunciata dal Tribunale ecclesiastico, di conseguenza, la dedotta esistenza di un’incapacità psichica originaria, astrattamente idonea a viziare il matrimonio atto non può escludere lo scrutinio rispetto ai parametri di ordine pubblico che governano il matrimonio rapporto, ed in particolare non può trascurare il rilievo del carattere costitutivo della convivenza così come declinata dalle norme costituzionali interne, Europee e convenzionali“.

Inoltre, respingendo gli ulteriori motivi di ricorso, gli ermellini hanno concluso evidenziando che la moglie, nel corso del matrimonio,  “ha svolto il suo ruolo di moglie ed ha assistito quotidianamente il marito senza soluzione di continuità. Tali elementi di fatto consentono di affermare che la coabitazione ha dato luogo ad una convivenza effettiva in quanto sostenuta dai doveri di assistenza e solidarietà che ne costituiscono il fondamento costituzionale. Le condizioni di menomazione psico fisica del marito non hanno avuto alcuna incidenza in ordine alla qualità ed alla sostanza della convivenza coniugale, da ritenersi del tutto corrispondente ai parametri indicati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite

Sul punto, si consiglia la lettura di altre due sentenze recenti che hanno esaminato casi simili e che sono state pubblicate su questo sito:
Incapacità del consenso, convivenza e vincolo coniugale;
Consumazione del matrimonio, nullità e onere della prova;

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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