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La “vocazione nazionale” delle Tabelle di Milano

Cassazione civile - sentenza n. 10579

 

Maggior uniformità nei giudizi

Ancora una volta la Cassazione fa riferimento alle tabelle di Milano

La Cassazione, con la sentenza n. 10579 del 2021 della terza sezione civile, che si riporta al link in fondo all’articolo, esaminando un caso di risarcimento danni, ha avuto modo di precisare l’importanza e la necessità di uniformare i giudizi (a fronte di analoghi casi) in quanto è intollerabile che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari. 

In questo modo ha voluto riconoscere, ancora una volta, la “vocazione nazionale” delle tabelle milanesi, il cui uso è ampiamente diffuso su tutto il territorio quale trattamento il riferimento al criterio di liquidazione e, pertanto, l’applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell’applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge (nello specifico dell’art. 1226 cod. civ.), a condizione che la questione sia stata già posta nel giudizio di merito. 

Secondo i giudici di Piazza Cavour “i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti; ne consegue l’incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri tratti dalle tabelle di Milano consenta di pervenire”. 

Nel caso di specie, infine, si parla anche delle differenze esistenti tra il cd “danno catastrofale” e il “danno biologico terminale”. La Suprema Corte, ha ribadito che per la configurazione del diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è del tutto irrilevante la circostanza che, durante il periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità che, al contrario, è invece il presupposto essenziale per la configurazione del danno morale catastrofale.

Leggi il testo della Sentenza n. 10579-2021

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Articolo 1226 codice civile Valutazione equitativa del danno

Se il danno [1218, 1223] non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa [2056].

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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